VANTAGGI ONLUS

VANTAGGI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI VERSATE ALLE ONLUS

Associazione Rock Metal Events Onlus

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Via Taranto n. 65, 74026 Pulsano (TA)
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Al sostenitore persona fisica spetta, a partire dai redditi 2013,  una delle seguenti agevolazioni:

  • Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui, dell’erogazione liberale, ai sensi dell’art. 14, comma 1 1 del D.L. 35/2005;
  • Detraibilità dall’IRPEF, ai sensi del D. lgs n. 460/1997, come modificato dalla L. 96/2012, per l’anno 2013, del 24% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) mentre, per l’anno 2014, la detrazione dall’IRPEF del 26% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro). Tali detrazioni sono consentite a condizione che il versamento dell’erogazione avvenga tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs n. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che siano stabilite con decreto del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. n. 400/1998.

Al sostenitore ente non commerciale continua a spettare, anche per il 2013, l’agevolazione individuata dall’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005, mentre si ritiene che non sarà applicabile la detrazione dall’IRES poiché essa si ricava dall’art. 147 del TUIR che fa riferimento alla parte della lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che sarà abrogata a partire dal 1° Gennaio 2013, come disposto dal 2° comma dell’art. 15 della Legge n° 96 del 2012 che non ha introdotto una norma sostitutiva. Appare tuttavia auspicabile e alquanto probabile che una norma sostitutiva non tarderà ad arrivare.

Al sostenitore impresa spetta, infine, una delle seguenti agevolazioni:

  • ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005 le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;
  • ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, le erogazioni liberali in denaro godono di una deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2%di impresa dichiarato.

La legge n.96/2012 ha lasciato, quindi, invariata la disciplina delle agevolazioni fiscali a favore dell’erogatore impresa.